La notizia
Telepass gratuito e sconti per i pendolari che utilizzano le Tangenziali di Milano. Questa è l’iniziativa presentata, oggi, dal presidente della Provincia di Milano, Filippo Penati e da Massimo Di Marco, Amministratore Delegato di Milano Serravalle. A partire dal 1° gennaio Milano Serravalle offrirà ai pendolari l’opportunità di attivare il servizio Telepass Family, il cui canone sarà gratuito per un anno, e che consentirà di ottenere sconti del 25% sui pedaggi alle barriere di Agrate (da e per Vimercate - Tangenziale Est), e Sesto San Giovanni (Tangenziale Nord) e del 12% a Terrazzano (Tangenziale Ovest).
Il commento
Ho letto questa mattina sulla stampa la novità del Presidente Penati. Non condivido.
A favore dell'iniziativa trovo il lodevole impegno di venire incontro alle difficoltà economiche dei cittadini e delle famiglie non solo con i mezzi propri della Provincia ma anche con una azione diretta delle sue partecipate (Serravalle è una società di getione autostradale sotto il controllo dell'ente di Palazzo Isimbardi).
Ma contro trovo molte più ragioni. La crisi economica non può essere il grimaldello per far saltare ogni politica a favore della salute e dell'ambiente. Milano e la pianura padana sono una delle realtà con l'aria più inquinata d'Europa per polveri fini PM10 e ultrafini. E' sbagliato perciò sostenere politiche che non vadano nella riduzione del traffico automobilistico: Penati lancia un ecopass al contrario.
Meglio sarebbe stato dirottare queste risorse dal trasporto privato al trasporto pubblico.
Infine, ritengo giusto non permettere alle società autostradali di aumentare ulteriormente i loro guadagni. Ma le risorse che così vengono sottratte oggi a Serravalle (1,5 milioni di euro) non potevano essere destinate alle manutenzioni ordinarie e strordinarie? In fin dei conti, chi paga un pedaggio autostradale vorrebbe viaggiare con velocità di spostamento diversa dai tratti stradali urbani e soprattutto in condizioni di sicurezza per quantità e qualità di traffico, per le dotazioni e lo stato dell'infrastruttura che percorre. Mi pare che siano due requisiti rispetto ai quali si dovrebbe fare di più, anche sulle tangenziali milanesi.
I VERDI IN PROVINCIA DI MILANO
VERSO LA CONCLUSIONE DEL MANDATO AMMINISTRATIVO
Valutazioni politiche, risultati conseguiti, problemi aperti
Per il SUD MILANO:
San Giuliano Milanese
Sala Previato (ex Municipio)
Piazza della Vittoria, 2
SABATO 29 NOVEMBRE
ore 9,30
Per il NORD MILANO:
Paderno Dugnano
Sala Consiliare del Municipio
Via Achille Grandi, 15
DOMENICA 30 NOVEMBRE
ore 9,30
Interventi di
Massimo MOLTENI (Presidente provinciale), Pietro MEZZI (Assessore provinciale), Andrea GAIARDELLI (Capogruppo consiliare), Giuseppe SCARANO (Consigliere provinciale) e dei rappresentanti politici e istituzionali dei Verdi di Regione, Provincia e dei Comuni milanesi.
L’invito a partecipare è rivolto alle associazioni locali dei Verdi, alle associazioni ambientaliste, ai cittadini, ai Comitati, alle reti locali della provincia di Milano
LA VERGOGNA DELLE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA
Corre il settantesimo anniversario di una delle pagini più tristi e vergognose della nostra storia nazionale. Le Leggi razziali italiane discriminarono e perseguitarono gli ebrei. Perchè nulla di simile possa in futuro accadere, è bene che il filo della memoria non si spezzi.
Regio Decreto Legge, 17 novembre 1938-XVII, n.1728
Provvedimenti per la difesa della razza italiana
Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Capo I - Provvedimenti relativi ai matrimoni
Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.
Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.
Capo II - Degli appartenenti alla razza ebraica
Art. 8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10, nonché dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
5) legionari fiumani;
6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art.16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno non œ soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Art. 17. È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
Capo III - Disposizioni transitorie e finali
Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
Art. 28. È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini
Visto il Guardasigilli: Solmi
La Regione vuole gli inceneritori nei parchi e commissaria la Provincia
"Quasi nessuna tra le tante Province della Regione ha predisposto il Piano dei Rifiuti e la Regione commissaria la Provincia di Milano che lo ha persino approvato. La motivazione e' che il Piano Provinciale non corrisponderebbe alle linee guida regionali; ma l'unica differenza e' quella che la Provincia non vuole costruire gli inceneritori nei parchi regionali (come ad esempio il Parco sud Milano) e la Regione invece si' - hanno dichiarato Carlo Monguzzi consigliere Verdi Regione Lombardia, Pietro Mezzi assessore Verdi Provincia di Milano e Andrea Gaiardelli – presidente commissione Ambiente Provincia di Milano. E' noto a tutti che vi e' una fortissima corrente di pensiero che vorrebbe costruire un inceneritore nella zona sud di Milano a cavallo con i Comuni di Opera e Rozzano, appunto nel Parco Sud. La posizione della Provincia e' invece quella di far fronte alle necessita' di smaltimento senza costruire nuovi impianti ma con il potenziamento di impianti esistenti. Per questo riteniamo saggio che la Regione non dia atto ad un inutile commissariamento e che la Provincia di Milano possa continuare a gestire lo smaltimento dei rifiuti secondo normali logiche e pratiche di pianificazione".
Nelle ultime settimane il centrodestra ha polemizzato fortemente con la Provincia di Milano per la vicenda della strada tangenziale di Cassano. In realtà i fatti sono ben diversi da come alcuni esponenti del partito delle libertà locale li dipingono. La Provincia è seriamente impegnata a portare a termine l'appalto dei lavori assegnandoli nel prossimo mese di dicembre. E i Verdi cassanesi sono altrettanto impegnati a favore dell'opera. Per provare a fare un po' di chiarezza pubblico il testo del volantino distribuito giovedì 6 novembre dai partiti del centrosinistra cassanese ed un comunicato dei Verdi per Cassano.
TANGENZIALE di Cassano: questa è la situazione reale
La Provincia di Milano ha comunicato che:
- il 22 settembre sono state presentate le offerte per la realizzazione della Tangenziale di Cassano,
- il 5 novembre verranno aperte le offerte migliorative presentate dalle ditte,
- entro la fine dell’anno la gara verrà aggiudicata.
TUTTO A POSTO QUINDI? NO, PERCHE’ L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
NON HA FATTO TUTTO QUELLO CHE DOVEVA
La destra cassanese continua ad organizzare manifestazioni contro la Provincia per nascondere di non aver fatto tutto ciò che doveva per la realizzazione della tangenziale, in particolare:
1) Nuovo parcheggio alla stazione: sull’attuale parcheggio passerà la nuova strada, quello nuovo deve essere realizzato dal Comune dall’altra parte dei binari. Il progetto è pronto dal 2006, la gara d’appalto è stata fatta nel 2007 (dopo un anno!), i lavori non sono ancora partiti (dopo due anni e mezzo!). Se il parcheggio non viene realizzato I LAVORI DELLA TANGENZIALE NON POSSONO PARTIRE
2) Acquisizione aree delle ferrovie: parte della tangenziale passerà su aree di proprietà delle ferrovie. Nell’aprile 2006 era stato approvato l’accordo per la cessione di queste aree, l’Amministrazione Comunale non ha dato seguito a quell’accordo, l’ha modificato nel corso di quest’anno e ad oggi (dopo due anni e mezzo!) non è ancora stato fatto l’atto di cessione delle aree. Se non ci sono queste aree I LAVORI DELLA TANGENZIALE NON POSSONO PARTIRE.
3) Collegamento con viale Europa: li collegamento della tangenziale con viale Europa deve essere progettato e realizzato dal Comune. Se non viene fatto il traffico continuerà a passare su viale Europa e non potrà essere deviato sulla tangenziale. Ad oggi NON E’ STATO FATTO NIENTE, nemmeno il progetto preliminare!
I CASSANESI SONO STANCHI DI SENTIRE SOLO POLEMICHE E DI ESSERE PRESI IN GIRO, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE FACCIA CIO’ CHE DEVE PER RISOLVERE I PROBLEMI
basta polemiche, impegnatevi a risolvere i problemi!
VERDI PER CASSANO, PARTITO DEMOCRATICO, ITALIA DEI VALORI, COMUNISTI ITALIANI,
RIFONDAZIONE COMUNISTA, PARTITO SOCIALISTA, SINISTRA DEMOCRATICA
Chi non vuole la tangenziale?
Alleanza Nazionale e in particolare l’assessore Albano hanno accusato i Verdi di non volere la tangenziale. Ma è davvero così? La memoria all’assessore difetta un po’ perché nella delibera del Consiglio comunale n° 26 in data 23.04.2002, tutti i gruppi si espressero a favore della realizzazione dell’opera, tutti tranne uno. E chi era questo uno? Ebbene il gruppo di Alleanza nazionale. Ma c’è di più. In quella seduta il consiglio venne aperto agli interventi del pubblico e Albano, che allora non era seduto tra i banchi dello stesso, ma era un semplice cittadino rappresentante altresì di AN, prese la parola per spiegare meglio la contrarietà del suo gruppo. Il suddetto era al tempo fautore dell’idea del tunnel da realizzarsi sotto la via Veneto e in quella serata tenne una vera e propria “lectio magistralis” su quanto fosse molto più utile, più vantaggioso e positivo costruire quell’opera al posto della tangenziale. E a rinforzo delle sue tesi citava anche normative che avrebbero potuto portare a rischi di illegalità, qualora fosse stata scelta la soluzione tangenziale.
Il nostro poi, in un intervento apparso sulla Gazzetta della Martesana datata 11 marzo 2002 rincarava la dose affermando che la tangenziale non l’avrebbe utilizzata nessuno. “Non serviranno a nulla – affermava Albano in merito alla realizzazione della tangenziale e del nuovo ponte – pochissimi decideranno di utilizzare la tangenziale e le auto continueranno a passare nel centro di Cassano. La Regione ha dato a Cassano la possibilità di scegliere tra una tangenziale e un tunnel e noi spingeremo su quest’ultima ipotesi, l’unica che farà scomparire davvero il traffico dal centro cittadino. La realizzazione del tunnel, a parte la chiusura di via Veneto e di via Milano per sei mesi di lavoro, porterà solo vantaggi”.
Poi la storia, grazie ai Verdi e alla precedente Amministrazione, ha preso un altro corso per fortuna dei cassanesi. Certo è che se il modo di amministrare la cosa pubblica dell’Assessore Albano è pari al suo grado di memoria, mala tempora currunt.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE VOTA IL PIANO RIFIUTI
I VERDI SI ASTENGONO E CONFERMANO LA LORO CONTRARIETÀ
A UN NUOVO INCENERITORE A MILANO
Il Consiglio Provinciale vota il Piano provinciale dei rifiuti con l'astensione di Verdi, Rifondazione Comunista e Sinistra Democratica: a favore si sono espressi PD, SDI e Italia dei Valori. L'iter va avanti e scongiura il commissariamento da parte della Regione.
"Ci siamo astenuti - affermano i Verdi in Provincia - in quanto ciò che Regione Lombardia ha imposto (allargamento delle maglie per la localizzazione di impianti nel territorio del Comune di Milano) non può essere accettato supinamente. Il provvedimento finale, purtroppo, registra un arretramento rispetto al luglio 2007, quando tutta la maggioranza votò concordemente".
I Verdi condividono la struttura generale del Piano (che non prevede nuovi impianti, ma il potenziamento di uno dei quattro esistenti), ma non possono accettare la pervicace volontà politica di Formigoni che consente a Milano di proseguire con la sua politica ambientale sbagliata.
Massimo Molteni, presidente provinciale
Andrea Gaiardelli, capogruppo in Consiglio Provinciale
Pietro Mezzi, assessore al territorio e parchi della Provincia di Milano
Giuseppe Scarano, consigliere provinciale