lunedì, 30 marzo 2009

I CINQUE MARTIRI
Il periodo buio della dittaura in Italia venne chiuso grazie ai soldati alleati e a tanti italiani (partigiani, militari internati, deportati) che con il loro sacrificio ci resituirono la libertà e aprirono la strada alla Repubblica e alla Costituzione.
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categorie: resistenza, cassano dadda
martedì, 27 gennaio 2009

Il Giorno della memoria

Il 27 gennaio 1945 l’Armata rossa, in avanzata verso la Germania, arrivò alle porte della città di OĹ›wiÄ™cim (Auschwitz) e qui si trovò di fronte a uno spettacolo tra i più raccapriccianti della storia della II Guerra Mondiale: il campo di concentramento e sterminio di Auschwitz. Alla fine del conflitto emerse chiaramente che quella era soltanto la punta dell’iceberg di una più vasta rete di lager che i nazisti avevano impiantato sul territorio da loro controllato. E’ stato calcolato che furono realizzati circa 15mila campi di concentramento, molti di essi erano destinati a raccogliere prigionieri di guerra da utilizzare come schiavi nelle industrie del Reich, mentre sette di essi – tutti costruiti in territorio polacco – vennero realizzati con lo scopo preciso di sterminare la popolazione ebraica, rom, omossessuali e disabili.

Per ricordare quell’immane tragedia che costò la vita a oltre 8milioni di persone il Parlamento italiano con legge n°211 del 20 luglio 2007 ha istituito il Giorno della memoria. Ricordare quegli avvenimenti è una scelta precisa fatta dalla Repubblica italiana che nasce proprio in contrapposizione alla dittatura fascista che ha governato il nostro Paese per il ventennio 1922-1943 e che si è resa protagonista anch’essa della persecuzione e dello sterminio degli ebrei, attraverso la promulgazioni delle leggi razziali del 1938 e della costruzione di un vero e proprio lager, dotato di forno crematorio, nella risiera di San Sabba a Trieste dove veniva praticato l’omicidio sistematico dei prigionieri.

Il ricordo di quella pagina triste della storia umana deve essere continuamente mantenuto vivo, perché le nuove generazioni non abbiano più ad assistere o mettere in atto simili propositi. La comunità umana è unica e non può essere ritenuta diversa per la religione che professa, per il colore della propria pelle o per le proprie capacità fisiche e psichiche o anche i propri gusti sessuali. Il Giorno della memoria deve insegnare la tolleranza, il rispetto per l’altro e che la strada da percorrere è il dialogo e il confronto. Non è pensabile che la violenza o la sopraffazione siano strumenti della politica, questo è altro rispetto la politica.

Queste sono le parole di Elie Wiesel che ricordano la tremenda esperienza del campo di concentramento:

«Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata.
Mai dimenticherò quel fumo.
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto.
Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia Fede.
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l’eternità il desiderio di vivere.
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, e i miei sogni, che presero il volto del deserto.
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai.»

(Tratto da La notte, edizione italiana La Giuntina, Firenze, pp. 39-40)


www.binario21.org


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categorie: cultura, resistenza
martedì, 18 novembre 2008

LA VERGOGNA DELLE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA

Corre il settantesimo anniversario di una delle pagini più tristi e vergognose della nostra storia nazionale. Le Leggi razziali italiane discriminarono e perseguitarono gli ebrei. Perchè nulla di simile possa in futuro accadere, è bene che il filo della memoria non si spezzi.


 

 


www.olokaustos.org/


Cronologia:
1937 - aprile: a) nelle colonie africane vengono vietate le partite di calcio fra gli italiani e la popolazione locale; b) viene proibito il “madamato”, ovvero la convivenza e la relazione affettiva fra un italiano e una donna eritrea o somala.
1937 – 1 luglio: per evitare la nascita dei figli definiti “meticci”, ovvero nati da coppie miste, viene disposto che nessun italiano, sia militare che  civile,  possa restare in Somalia più di sei mesi senza moglie.
1938 - 15 luglio: viene pubblicato il Manifesto degli scienziati razzisti con il titolo Il Fascismo e i problemi della razza, redatto da scienziati vicini al regime.
1938 - 5 settembre: Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, vengono espulsi dalle scuole di ogni ordine e grado sia gli insegnanti che gli studenti ebrei.  La stessa sorte è riservata a tutti i docenti universitari ebrei.
1938 - 7 settembre: Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri, i quali vengono espulsi dall'Italia.
1938 – 23 settembre: Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica
1938  - 17 novembre: Provvedimenti per la razza italiana, vengono vietati i matrimoni fra ariani ed ebrei. Gli ebrei vengono espulsi dalle amministrazioni pubbliche, da tutti gli enti statali, da banche e assicurazioni, dal Partito fascista. Gli Ebrei non possono possedere terreni e fabbricati, prestare servizio militare, essere proprietari di aziende interessanti la difesa nazionale, avere domestici ariani.
1939 -  Nelle colonie africane vengono istituiti appositi spazi per separare la popolazione italiana da quella locale: autobus, cinema, mercati, negozi.
  

Regio Decreto Legge, 17 novembre 1938-XVII, n.1728

Provvedimenti per la difesa della razza italiana

Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Capo I - Provvedimenti relativi ai matrimoni
Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.
Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.
Capo II - Degli appartenenti alla razza ebraica
Art. 8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10, nonché dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
5) legionari fiumani;
6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art.16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno non œ soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Art. 17. È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
Capo III - Disposizioni transitorie e finali
Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
Art. 28. È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele
Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini

Visto il Guardasigilli: Solmi


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categorie: politica, resistenza, razzismo
lunedì, 14 luglio 2008

Silvio Villa: IL RITORNO 1945

villaSabato 12 Luglio Silvio Villa ha presentato in biblioteca comunale a Cassano d'Adda il suo libro "Il Ritorno 1945". Si tratta della storia autobiografica di Silvio, del ritorno a Cassano dalla prigionia subita nei campi di internamento della Germania nazista, in seguito a quanto avvenne a molti nostri militari italiani che scelsero, dopo l'8 Settembre 1943, di rimanere fedeli alla Patria, rifiutandosi di collaborare con i nazisti o con la repubblica di Salò.
Un NO, quello dei militari italiani
, pagato con la prigionia, la fame, il lavoro forzato e migliaia di morti, spesso dimenticato o sottovalutato che ha pero' contribuito alla costruzione della democrazia in Italia.

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categorie: politica, resistenza
martedì, 29 aprile 2008

La nostra Repubblica ha le radici nella Resitenza che è fatta di azioni ma soprattutto di persone normali capaci di gesti eroici, di sacrificarsi fino a dare la vita, come i Cinque martiri cassanesi, di cui pubblico la storia. Ho tratto il racconto dagli interventi pubblici e dalle memorie scritte di Silvio Villa, concittadino cassanese, internato in Germania dopo l'8 settembre 1943, a lungo presidente dell'ANPI e pubblico amministratore, che ringrazio sentitamente e sinceramente.

5_martiriL’ULTIMA AZIONE DEL PARTIGIANO LUIGI RESTELLI

Nel marzo del 1945 vi era la netta percezione che la guerra stava per finire. In vista dell’insurrezione finale, programmata e realizzata per il 25 aprile, il CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) aveva diramato l’ordine di recuperare armi.
Fu così che i componenti del comando di zona, referenti della 105° Brigata Garibaldi, dei paesi di Gorgonzola, Inzago e Cassano, si riunirono e decisero di agire la sera del 28 marzo 1945 nelle ore del coprifuoco. Si convenne, così, una azione nel piccolo bar-gelateria “Tri basei” (lett. Tre gradini) di Cassano. Il locale era collocato al “Furnasenn” (dove oggi si trova la Casa di Riposo “Belvedere”) ed era luogo ideale per tale operazione perché ritrovo di militari tedeschi e repubblichini. Per motivi di sicurezza si decise anche di escludere il gruppo di Cassano dall’intervenire.

Furono così i partigiani di Inzago e di Gorgonzola a darsi appuntamento nei pressi del cimitero di Trecella. Da quel punto infatti si dipanava, e si trova tuttora, un viottolo detto dei “brugnoo” (dei pruni selvatici) che dalla cascina S. Giuseppe (casina dal Bracc) proseguiva lungo l’attuale via Leonardo da Vinci e portava nei pressi del bar. A pochi metri vennero nascoste le biciclette, in un piccolo fossato che fiancheggiava l’ospedale Zapattoni. Il gruppo, armato di un mitragliatore e di pistole, si recò guardingo all’obiettivo con l’intento di cogliere di sorpresa i militari nemici. Ma qualcosa andò storto quella sera, quando, al momento d’entrare in azione, il mitragliatore s’inceppò e costrinse il gruppuscolo a ripiegare. Nelle fasi concitate dell’azione, che videro la reazione violenta dei tedeschi e dei repubblichini, oltre alla risposta dei partigiani che con il lancio di una bomba a mano cercarono di creare scompiglio, Luigi Restelli, commissario politico, venne colpito mortalmente e con lui un maresciallo tedesco. Rimasero feriti anche Angelo Fagnani, alla gamba destra, e Felice Braga, alla spalla, che poi vennero curati da un medico amico di Trezzano Rosa.
Luigi Restelli, nato a Gorgonzola il 14/9/1924, era un partigiano la cui scelta politica era stata fatta in maniera lucida, nonostante la sua giovane età. I numerosi incarichi a lui affidati dai vertici della 105° Brigata e la sua presenza al comando dell’azione del “Furnasenn” danno una misura del suo grande impegno e dedizione alla causa antifascista.

RAPPRESAGLIA

Il mattino del 31 marzo 1945 il borgo con i suoi cittadini si mise in un’attesa drammatica e angosciosa. Si era alla vigilia di Pasqua e alle 4.30 in villa Pia arrivò una macchina tedesca con a bordo quattro detenuti, prelevati dal carcere militare di Monza. Vie e luoghi attorno al sito scelto per la fucilazione, in rappresaglia per i fatti del Furnasenn, erano tutti presidiati da militari tedeschi e fascisti. E in quelle ore il parroco monsignor Aristide Favalli tentò un’ultimissima disperata mediazione con il comando tedesco, perché recedessero dall’intenzione di uccidere quei 4 innocenti. Il suo generoso gesto rimase del tutto inascoltato. Fu così che verso le 9 del mattino, una ventina di GNR (Guardie Nazionali Repubblicane) si posizionarono davanti alla chiesetta di San Dionigi, in attesa dei condannati. Qualche istante dopo l’eccidio venne compiuto.

Caddero sotto i colpi Luigi Lodola, nato a Castelnuovo Bocca d’Adda il 14/9/1924, componente della I Brigata d’Oltre Po. Al suo attivo aveva azioni ardimentose, tra le quali la liberazione da un campo di prigionia di alcuni ufficiali inglesi, francesi, polacchi e russi, all’indomani del 25 luglio 1943. Era caduto nelle mani dei tedeschi nel luglio ‘44 durante un rastrellamento. Portato a Codogno era stato torturato e poi trasferito al carcere di  San Vittore a Milano e da qui alle carceri di Monza.

Il secondo si chiamava Giuseppe Fontana, nato il 27/2/1922 a S. Vito di Gaggiano (Mi) ed era reduce della campagna di Russia. Fu inviato a casa per la convalescenza dal congelamento patito in quella terra e l’8 settembre non fece rientro al suo reparto e in seguito venne catturato dagli occupanti nazi-fascisti.

Il terzo era Giuseppe Ruggeri, nato il 5/6/1920 nel sud Italia. Anch’egli era renitente alla chiamata della RSI.

Infine Giovanni Ballarati, nato nel sud Italia il 16/4/1924  e come il Ruggeri renitente alla chiamata della Repubblica fascista.

Si trattava di persone assolutamente estranee ai fatti e che vennero assassinate da un plotone di “volontari” carnefici fascisti che chiesero l’onore di eseguire personalmente la condanna a morte.


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categorie: resistenza
venerdì, 25 aprile 2008

DOVE E' NATA LA NOSTRA COSTITUZIONE

25 Aprile 2008Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
 
Piero Calamandrei, costituzionalista

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categorie: politica, resistenza, istituzione